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Agenti territoriali: previdenza collettiva obbligatoria entro il 2029

Previdenza degli agenti territoriali: contratto collettivo obbligatorio, esenzioni, garanzie ed entrata in vigore nel 2029.

Previdenza collettiva degli agenti territoriali
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Gli enti territoriali e i loro enti pubblici dovranno istituire un contratto collettivo di previdenza destinato a coprire i rischi di incapacità lavorativa, invalidità, inidoneità e decesso.

L’adesione sarà obbligatoria, salvo in alcuni casi previsti dal decreto.

Due decreti pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2026 precisano le modalità di questa protezione sociale complementare in materia di previdenza.

Definiscono le condizioni di istituzione del contratto, i casi di esenzione dall’adesione e le garanzie minime da proporre agli agenti entro il 1° gennaio 2029.

Chi sarà interessato?

Il contratto riguarderà in particolare i funzionari territoriali, gli agenti a contratto di diritto pubblico, compresi gli assistenti materni e familiari, i funzionari in tirocinio e gli apprendisti.

In quali casi sarà possibile un’esenzione?

Un agente potrà essere esentato dall’adesione se è assunto per un periodo inferiore a 6 mesi.

Un’esenzione sarà possibile anche se l’agente beneficia già di una copertura individuale che comprende garanzie equivalenti in materia di incapacità lavorativa e invalidità, fino alla scadenza di tale contratto e per una durata massima di 12 mesi.

Anche un apprendista o un agente a tempo non completo potrà essere esentato se il suo contributo rappresenta almeno il 10 % della sua retribuzione lorda.

Ulteriori casi di esenzione potranno essere previsti mediante accordo collettivo.

Quali garanzie e quale partecipazione?

In caso di incapacità lavorativa, le prestazioni erogate dovranno permettere di garantire all’agente il mantenimento del 90 % del suo reddito netto.

Il testo prevede anche garanzie minime in caso di invalidità.

Gli enti territoriali si faranno carico di una parte del contributo versato per il contratto collettivo di previdenza.

Tale partecipazione non potrà essere inferiore a 15 €.

Se più datori di lavoro territoriali impiegano e retribuiscono uno stesso agente, ciascuno si fa carico di una quota della partecipazione proporzionale al tempo di lavoro svolto presso di lui.

Quando si applicheranno le nuove norme?

Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2029.

Tuttavia, se a tale data è già in corso una convenzione di partecipazione in materia di previdenza, le nuove disposizioni si applicheranno alla scadenza di tale convenzione.

Questa riforma attua le disposizioni della legge del 22 dicembre 2025 relativa alla protezione sociale complementare degli agenti pubblici territoriali e deriva dall’accordo collettivo nazionale concluso nella funzione pubblica territoriale.

Queste indicazioni sono fornite a titolo informativo generale e non costituiscono una consulenza personalizzata.

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