In Francia, le nuove norme sul credito al consumo si applicheranno a partire dal 20 novembre 2026. Mirano a proteggere meglio i mutuatari e a prevenire il sovraindebitamento.
Quali crediti sono interessati?
La normativa si estende a diversi tipi di credito finora parzialmente o totalmente esclusi:
- i crediti gratuiti, senza spese né interessi, o con spese di importo trascurabile;
- i crediti inferiori a 200 €, detti «mini-crediti»;
- i crediti di durata inferiore a 3 mesi con spese trascurabili, come alcuni pagamenti rateali o differiti;
- i crediti al consumo da 75 000 € a 100 000 €;
- i contratti di locazione con opzione di acquisto, o LOA.
Le carte a debito differito restano escluse dalla normativa.
Informazioni più chiare prima della sottoscrizione
Le informazioni precontrattuali fornite dal creditore sono soggette a norme più rigorose. Il decreto del 19 febbraio 2026 rafforza in particolare l’informazione sul costo totale del credito, sulle conseguenze di un mancato pagamento e sui possibili mezzi di ricorso.
Le formalità applicabili ai crediti di breve durata o di importo ridotto sono semplificate, garantendo al contempo la trasparenza.
Le pubblicità per un credito al consumo devono essere chiare, corrette e non ingannevoli. Devono riportare la dicitura «Attenzione! Un credito costa denaro e deve essere rimborsato!». È vietato mettere in risalto la facilità di ottenere un credito.
Solvibilità e difficoltà di rimborso
Per valutare la solvibilità di un mutuatario, gli istituti finanziari possono consultare facoltativamente il registro nazionale degli incidenti di rimborso, anche per crediti di piccolo importo. Possono avvisare i consumatori in caso di difficoltà finanziarie.
Il decreto del 1er agosto 2026 rafforza la tracciabilità dell’analisi della solvibilità: la banca dovrà poter dimostrare come ha valutato la situazione del mutuatario.
I clienti in difficoltà possono essere indirizzati gratuitamente verso servizi di consulenza per persone indebitate.
Recesso e rimborso anticipato
I termini di recesso sono prolungati in caso di mancato rispetto da parte del creditore dei suoi obblighi di informazione contrattuale. Sono previste anche condizioni preferenziali in caso di rimborso anticipato.
Queste informazioni presentano le misure annunciate; non costituiscono una consulenza personalizzata. Per consultare i dettagli pubblicati dall’amministrazione, vedere l’articolo di Service Public sull’evoluzione delle norme sul credito al consumo.
