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Per un contratto di locazione abitativa, l’inquilino consegna il proprio attestato di assicurazione dell’abitazione al proprietario o all’agenzia alla consegna delle chiavi, poi una volta all’anno su richiesta. Questo obbligo riguarda anche il contratto di locazione per mobilità.
Un attestato da consegnare all’ingresso, poi su richiesta
L’inquilino deve sottoscrivere un’assicurazione dell’abitazione che copra almeno i rischi locativi. Fornisce l’attestato al proprietario o all’agenzia quando gli vengono consegnate le chiavi.
Nel corso della locazione, deve inoltre fornirlo una volta all’anno su richiesta del proprietario o dell’agenzia. Occorre quindi distinguere la consegna delle chiavi, momento previsto per fornire l’attestato, dalla richiesta annuale durante la locazione.
Le regole sono diverse per un alloggio ammobiliato a uso turistico.
Che cosa copre il minimo obbligatorio?
La garanzia per i rischi locativi riguarda i danni causati all’abitazione da un incendio, un’esplosione o un danno da acqua. È l’unica garanzia obbligatoria per l’inquilino di un contratto di locazione abitativa o di un contratto di locazione per mobilità.
Questa garanzia riguarda solo i danni causati all’abitazione locata. Non copre i danni che potrebbero essere causati ai vicini se il sinistro si estende oltre l’abitazione.
La garanzia «ricorso dei vicini e dei terzi» consente di coprire questi danni e resta facoltativa. La garanzia per i rischi locativi non copre neppure i beni personali dell’inquilino danneggiati durante un sinistro.
Per assicurare i propri beni, l’inquilino può sottoscrivere un’assicurazione complementare, comunemente chiamata multirischi abitazione; questa assicurazione è facoltativa. La scelta delle garanzie merita quindi di essere esaminata separatamente dalla sola consegna dell’attestato.
Che cosa succede se l’attestato non viene fornito?
Se l’inquilino non fornisce l’attestato di assicurazione per i rischi locativi quando il proprietario o l’agenzia lo richiede, il proprietario o l’agenzia può scegliere di chiedere la risoluzione del contratto di locazione o di stipulare un’assicurazione per conto dell’inquilino. Queste iniziative seguono procedure distinte.
La richiesta di risoluzione
Se il contratto di locazione contiene una clausola risolutiva per mancata assicurazione, il proprietario o l’agenzia deve far notificare all’inquilino un’intimazione da un commissario di giustizia. L’inquilino dispone allora di un mese dalla ricezione per stipulare un’assicurazione per i rischi locativi.
Se non viene stipulata alcuna assicurazione entro tale termine, il proprietario o l’agenzia deve adire il tribunale per chiedere al giudice di constatare la risoluzione del contratto di locazione e ordinare lo sfratto. Se il contratto di locazione non contiene questa clausola, il proprietario o l’agenzia deve far citare in giudizio l’inquilino davanti al tribunale per chiedere al giudice di risolvere il contratto di locazione e ordinare lo sfratto.
L’assicurazione stipulata per conto dell’inquilino
Il proprietario o l’agenzia deve prima inviare all’inquilino una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la propria intenzione di stipulare un’assicurazione per i rischi locativi per suo conto. L’inquilino dispone poi di un mese per stipulare tale assicurazione.
Con l’invio di questa lettera, il proprietario o l’agenzia non può più chiedere la risoluzione del contratto di locazione per mancanza di assicurazione, anche se il contratto contiene una clausola risolutiva. Trascorso questo termine, se l’inquilino non ha consegnato un attestato di assicurazione, il proprietario può sottoscrivere un’assicurazione per i rischi locativi per suo conto.
Il proprietario o l’agenzia paga il premio, ma l’inquilino deve rimborsarlo; l’importo può essere maggiorato entro il limite del 10 %. Il rimborso totale è ripartito in dodicesimi a ogni pagamento mensile del canone.
L’inquilino può porre fine a questa assicurazione stipulando un’assicurazione per i rischi locativi e consegnando il proprio attestato al proprietario o all’agenzia. Il proprietario o l’agenzia deve quindi disdire la propria assicurazione il più rapidamente possibile; l’inquilino rimborsa la frazione di premio richiesta dall’assicuratore fino alla disdetta.
Per una domanda sulla propria situazione, l’inquilino può rivolgersi a un’agenzia dipartimentale per l’informazione sull’alloggio (Adil).